Secondo quanto disposto dalla legislazione vigente:
Tutte le categorie di mangimi succitati devono essere poste in commercio nel rispetto della normativa concernente l’etichetta, che deve rivelare all’acquirente determinate tipologie di informazioni e soprattutto non deve indurre l’utilizzatore in errore riguardo all’uso previsto o alle caratteristiche del mangime. La stessa, inoltre, non può essere ideata con il fine di millantare effetti o proprietà che in realtà il prodotto non possiede, né può lasciare intendere che l’alimento abbia proprietà differenti da quelle presenti in altre tipologie di prodotti aventi le medesime caratteristiche.
Le prescrizioni che gli operatori del settore pet food sono tenuti ad osservare in tema di etichettatura possono essere distinte in obbligatorie e facoltative. Qui ci occuperemo esclusivamente delle prime in quanto le seconde, essendo caratterizzate dall’elemento delle volontarietà, vengono fornite dal produttore a seguito di una valutazione puramente discrezionale.
Le prescrizioni obbligatorie sono considerate negli artt. 15-20 del Regolamento (CE) n. 767/2009 e impongono ai produttori di rendere informazioni in ordine:
a) Al tipo di mangime (es.: materia prima, mangime completo, complementare ecc.).
b) Al nome o ragione sociale e all’indirizzo dell’operatore del settore dei mangimi responsabile dell’etichettatura.
c) Al numero di riconoscimento, se disponibile, dello stabilimento e della persona responsabile per l’etichettatura.
d) Al numero di riferimento della partita o del lotto.
e) Al quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume per i prodotti liquidi.
f) All’elenco degli additivi: secondo quanto si può desumere dal codice elaborato dalla F.E.D.I.A.F., tali elementi hanno la funzione di mantenere la qualità del prodotto nel tempo e talvolta di incrementare il livello nutritivo dello stesso. Molti di questi vengono utilizzati anche per la preparazione di alimenti destinati al consumo umano.
Esistono diverse categorie di additivi, ad esempio tra quelli denominati “nutrizionali” troviamo vitamine e amminoacidi.
I produttori sono tenuti ad etichettarne taluni facendoli precedere proprio dalla parola "additivi", mentre i gruppi funzionali "conservanti", "coloranti" e "antiossidanti" possono essere etichettati semplicemente come tali; infine, sostanze quali gli “additivi nutrizionali” possono essere descritte anche nella sezione “componenti analitici”.
Qualora il consumatore volesse ottenere maggiori informazioni in merito a uno degli additivi utilizzati dal produttore, quest’ultimo può essere contattato4.
g) Al tenore di umidità.
h) Alla denominazione delle materie prime (es.: pollo, tacchino, pesce, soia, ecc.) o alle categorie di appartenenza delle stesse (es.: carne e derivati, vegetali, cereali, minerali, ecc.) indicati alla voce “composizione”.
Con particolare riferimento alle carni, trattasi sostanzialmente di capi di bestiame abbattuti per soddisfare le esigenze nutritive degli esseri umani e dei quali vengono successivamente utilizzati tagli ritenuti poco appetibili per il consumo umano, a seconda degli usi e costumi alimentari propri di una determinata nazione (es.: polmoni, stomaco, trippa, fegato, cuore ecc.).
Talvolta la confezione riporta genericamente l’espressione “carne e derivati” con cui si fa riferimento a “tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo macellati, freschi o conservati con un trattamento idoneo, e a tutti i prodotti e derivati del trattamento della carcassa o parti della carcassa di animali terrestri a sangue caldo".
È importante sapere che l’etichetta enuclea gli ingredienti in ordine decrescente di importanza ponderale; questo significa che l’ingrediente che appare per primo è quello presente in percentuale maggiore nel mangime acquistato.
In molti casi, sulla confezione vengono inseriti anche dei riferimenti a un ingrediente specifico contenuto nel mangime, sia esso un animale determinato o un elemento di natura diversa (es.: omega-3).
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Ecco, dall’etichetta è possibile desumere anche la percentuale di tale ingrediente presente nel prodotto acquistato. Infatti: “aromatizzato con…” o “al gusto di...” significa che l’elemento reclamizzato è presente in una percentuale inferiore al 4%; “con...” attesta la presenza di una percentuale di almeno il 4%; “ricco di…” almeno il 14% e “menù…” almeno il 26%.
È necessario però specificare che, qualora sulla confezione il produttore faccia riferimento alla carne di un animale specifico (es.: bocconcini al pollo, paté con vitello ecc.), la percentuale in cui esso è contenuto nel mangime deve essere specificata nel dettaglio (es.: carne e derivati 48%, di cui pollo 10%).
Per quanto riguarda invece alcuni ingredienti dal sapore intenso, come per esempio le erbe, questi dovranno necessariamente essere inclusi a livelli più bassi. Ad esempio: se l’etichetta indica “con carote”, quel prodotto conterrà un quantitativo di almeno il 4% di carote fresche o una quantità equivalente di carote essiccate5.
Per alcuni animali potrebbe risultare maggiormente adeguata, sulla base delle indicazioni veterinarie, una dieta che presenti degli elementi differenti da quella c.d. “standard”.
Ad esempio alcuni, per motivazioni fisiche o ambientali, potrebbero richiedere un apporto proteico maggiore o minore a seconda dei casi. In queste ipotesi, l’indicazione sull’etichetta dell’espressione “ad alto tenore proteico” coinciderà con un contenuto di proteine maggiore del 15% rispetto a un prodotto “standard”; viceversa “a ridotto contenuto proteico” indicherà una percentuale proteica ridotta di almeno il 15% rispetto ai prodotti definiti “standard”.
i) Ai “componenti analitici”, locuzione con la quale si intendono i risultati scaturenti dall’analisi chimica del prodotto; la legislazione impone che i mangimi destinati all’alimentazione di cani e gatti contengano, sotto questo aspetto, informazioni attinenti alla percentuale di: proteina grezza, contenuto di grassi, fibra grezza, ceneri grezze.
Per quanto concerne i prodotti destinati all’alimentazione delle altre tipologie di pets, quest’ultima categoria di informazioni non costituisce un obbligo per il produttore6.
j) Alla specie animale o alle categorie di animali cui è destinata la materia prima o il mangime composto (es.: alimento completo per cani) e alle istruzioni per un uso corretto del prodotto (es.: razione giornaliera consigliata).
k) All’indicazione della data di conservazione minima; in particolare, dovrà essere utilizzata la dicitura “da consumarsi entro…” per i mangimi molto deperibili a causa dei processi di deterioramento mentre la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro…” potrà essere utilizzata per tutti gli altri mangimi. In particolare quest’ultima locuzione indica che successivamente allo scadere della data indicata il prodotto non è necessariamente nocivo per la salute del pet, ma che l’efficacia di determinate sostanze nutritive (quali ad esempio le vitamine) non è più garantita7.
Si badi bene che, qualora sulla confezione sia indicata la data di fabbricazione del prodotto, si potrà utilizzare altresì l’espressione “consumarsi entro (giorni, mesi) dopo la data di fabbricazione”.